Infermiere
Decreto 14 settembre 1994, n. 739
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente
l’individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell’infermiere
Il ministro della Sanita'
Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre
1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate
disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le
figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione
complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità
attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia
opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area
geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni
ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo
schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale èresponsabile dell'assistenza
generale infermieristica.
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di
tutte le età e l'educazione sanitaria.
3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute
della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e
sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale
di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del
personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio
profilo professionale e alla ricerca.
5 - La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle
conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal
Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della
Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7 - Il percorso formativo viene definito con decreto
del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione
specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura
preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità
del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita
all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
Articolo 3
1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e
gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al
diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa
attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
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